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Proposta pubblica

Pronta da depositare

Il costo della disabilità non è reddito

Decumulo delle prestazioni dal reddito da lavoro

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1.0
Pubblicata il
Ultimo aggiornamento

Veicolo: Correttivo al D.Lgs. 62/2024 per la parte definitoria, legge di bilancio 2027 per il decumulo

Il veicolo è la legge attraverso cui la proposta diventerebbe operativa.

Sintesi

Nel 2026 l'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali è pari a 340 euro per tredici mensilità e il limite reddituale personale è di 5.852,21 euro annui. La proposta introduce una riduzione graduale dell'assegno, una franchigia sul reddito da lavoro e il ripristino della prestazione dopo la cessazione dell'attività. Prevede misure per i costi legati alla disabilità e per l'accesso al lavoro autonomo.

Punti base della proposta

  1. Art. 1 Riduzione graduale dell'assegno

    La soglia reddituale diventa il punto di avvio della riduzione. Per ogni 3 euro di reddito eccedente il limite, l'assegno si riduce di 1 euro, fino al suo azzeramento. La formula va accompagnata da simulazioni sulla platea interessata e sulle interazioni con le altre prestazioni.

  2. Art. 2 Franchigia sul reddito da lavoro

    I primi 6.000 euro annui di reddito da lavoro sono esclusi dal calcolo del limite reddituale dell'assegno. La franchigia si applica al lavoro dipendente, autonomo, occasionale, parasubordinato e cooperativo.

  3. Art. 3 Ripristino dopo la cessazione del lavoro

    Quando l'attività lavorativa cessa entro ventiquattro mesi dalla riduzione o sospensione dell'assegno, la prestazione è ripristinata d'ufficio nella misura spettante prima dell'attività, previa verifica dei requisiti amministrativi.

  4. Art. 4 Riconoscimento dei costi connessi alla disabilità

    La legge individua le prestazioni destinate a coprire i maggiori costi della disabilità e ne definisce il trattamento ai fini fiscali e dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, compreso l'ISEE. È prevista una deduzione forfettaria per assistenza personale, ausili, tecnologie assistive e mobilità, graduata secondo i livelli di intensità del sostegno.

  5. Art. 5 Franchigia contributiva per il lavoro occasionale

    La franchigia contributiva per il lavoro autonomo occasionale delle persone con un livello di sostegno riconosciuto sale da 5.000 a 10.000 euro annui. L'eventuale contribuzione figurativa è definita per i periodi che produrrebbero una scopertura previdenziale, con beneficiari, importi e coperture verificati nella relazione tecnica.

  6. Art. 6 Commesse autonome e quota di riserva

    Le commesse affidate a persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato, che svolgono attività autonoma, possono concorrere entro un limite all'assolvimento dell'obbligo di riserva. Sono previsti tetto percentuale, durata minima, verifica del valore e dell'esecuzione della commessa e controlli degli uffici competenti.

  7. Art. 7 Fondo per gli accomodamenti nel lavoro autonomo

    Un fondo nazionale finanzia direttamente alla persona ausili, tecnologie assistive, adattamenti della postazione, mobilità e assistenza personale necessari al lavoro. È valutata anche una misura temporanea per l'avvio dell'attività autonoma, con requisiti, durata e copertura definiti nella relazione tecnica.

Il kit completo

Il kit contiene il position paper in PDF accessibile, il testo emendativo in formato modificabile, la nota sulla copertura e la scheda con le obiezioni prevedibili e le risposte.

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Adesione pubblica

Chi vuole dichiarare pubblicamente la propria adesione a questa proposta scrive a proposte@chilafirma.it, indicando nome, ruolo e tipo di adesione. L'adesione compare in questa pagina dopo una verifica.

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